Segnalazione Illeciti
Segnalazione degli illeciti da parte del dipendente
II comma 51 della legge 190/2012 ha previsto l'inserimento dell'art. 54-bis al D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. concernente la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. La nuova disciplina prevede una particolare tutela in favore del pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui abbia saputo in ragione del rapporto di lavoro. II dipendente non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, ovviamente fuori dai casi di calunnia e/o diffamazione.
La norma ha la finalità di tutelare i dipendenti pubblici che denunciano illeciti alle autorità competenti o ai propri superiori gerarchici. La tutela è assicurata mediante il divieto di rivelare il nome del denunciante, mediante la sottrazione della denuncia all'accesso e - come detto - il divieto di sanzionare, licenziare o sottoporre a misure discriminatorie il denunciante. L'identità del denunciante può essere resa nota solo ove ciò sia indispensabile per la difesa dell'incolpato. Per quanto sopra ed in conformità con le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione, l'Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini istituisce un canale differenziato e riservato per ricevere tali segnalazioni mediante il seguente indirizzo di posta elettronica:
segnalazioneilleciti@scamilloforlanini.rm.it
che verrà gestita da un ristrettissimo nucleo di persone (costituito dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed i suoi collaboratori), assegnando ad ogni denunciante un codice sostitutivo dei dati identificati dello stesso (custoditi sotto chiave presso la struttura dell'anticorruzione) al fine di garantirne la riservatezza. Solo in presenza delle situazioni legali che rendono indispensabile disvelare l'identità del denunciante, il Responsabile della prevenzione della corruzione comunicherà -in maniera riservata- tale informazione.
Ricevuta la segnalazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione registrerà la denuncia con un numero progressivo annuale (che costituirà il codice di identificazione) e la trasmetterà al/i soggetto/i interessato/i, per le valutazioni e/o iniziative di merito, che avranno cura di comunicare successivamente alla struttura dell'anticorruzione.
Per consentire la gestione della segnalazione è necessario che la denuncia sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili, conosciuti dal denunciante e non riportati da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita. In mancanza di tali elementi, non sarà possibile procedere, tuttavia il Responsabile della prevenzione della corruzione valuterà se inoltrare anche tale segnalazione - ancorché carente - al Direttore Generale ed al responsabile della struttura in cui è stato segnalato verificarsi l'illecito