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PERIZIA, DEL C.T.U. E DEL C.T.P. |
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Quando la persona presenta al Tribunale di residenza domanda di "rettificazione di attribuzione di sesso", secondo la legge 164/82, il giudice istruttore può disporre una "consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato" (art.2, comma 4 ). Il Giudice può quindi nominare un consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.) che effettua alcuni incontri con la persona che ha richiesto la rettificazione e svolge una serie di indagini per rispondere ad uno o più quesiti posti dal giudice, nei tempi stabiliti dal Tribunale. Al termine del lavoroil C.T.U. prepara una relazione (generalmente scritta) in cui riporta i risultati delle attività svolte e risponde ai quesiti posti dal giudice. La persona che ha richiesto la rettificazione, al momento della nomina del C.T.U., può a sua volta scegliere un proprio consulente tecnico di parte (C.T.P.), che dopo aver ottenuto il permesso dal giudice, assiste alle operazioni peritali, partecipa alle udienze ed è ammesso alla camera di consiglio con funzione di sostegno delle esigenze del richiedente |
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