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1 IDENTITÀ DI GENERE
Il termine identità indica il vissuto personale di esistere nel tempo continuando ad essere se stessa malgrado
i cambiamenti che avvengono durante l'intero arco di vita.
Dal punto di vista psicofisiologico si definisce l'identità come "quel processo dinamico di corrispondenza
tra esperienza sensoriale, rappresentazione del corpo presente a livello cerebrale e rappresentazione di sè"
(AA.VV. a cura di V.Ruggieri, A.R.Ravenna 1998).
L' identità di genere è una delle componenti fondamentali del processo di costruzione dell'identità.
Il termine, coniato da Money e Ehrhardt (1972), si riferisce al vissuto di appartenenza ad un genere o all'altro,
maschile o femminile, o in modo ambivalente ad entrambi. Tale appartenenza può esprimersi quindi con vissuti
e comportamenti corrispondenti o non corrispondenti al sesso biologico. Il soggetto può vivere la non corrispondenza
in modo ambiguo, ambivalente o lineare al punto da non riconoscersi appartenente al proprio sesso biologico e/o
riconoscersi e desiderare di appartenere all'altro sesso.
2 RUOLO DI GENERE
Modalità con cui, attraverso i comportamenti verbali e non verbali, si esprime a sè stessi e agli
altri il genere, maschile o femminile, cui sente di appartenere.
3 ETEROSESSUALITÀ
Complesso delle caratteristiche personali e dei fenomeni relativi alla scelta di vivere relazioni affettive, di
intimità e sessuali con partner dell'altro sesso biologico.
4 OMOSESSUALITÀ
Complesso delle caratteristiche personali e dei fenomeni relativi alla scelta di vivere relazioni affettive, di
intimità e sessuali con partner del proprio sesso biologico.
La persona omosessuale vive in modo soddisfacente la propria appartenenza al genere maschile o femminile e, anche
quando sono presenti modalità espressive che comunemente vengono attribuite all'altro sesso, l'individuo
non ha alcuna intenzione di intervenire per modificare i propri caratteri ed attributi sessuali.
Su invito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel 1974 i membri dell'American Psychiatric Association
(A.P.A.) hanno deciso di eliminare l'omosessualità dall'elenco dei disordini mentali e tale termine è
stato eliminato anche dal Manuale Diagnostico e Statistico dei disordini Mentali a partire dalla terza edizione
(DSM III, 1980).
5 BISESSUALITÀ
Complesso delle caratteristiche personali e dei fenomeni relativi alla scelta di vivere relazioni affettive, di
intimità e sessuali con partner sia del proprio che dell'altro sesso biologico.
La bisessualità non coinvolge l'identità di genere; la persona vive in modo soddisfacente la propria
appartenenza al genere maschile o femminile e non ha alcuna intenzione di intervenire per modificare i propri caratteri
e attributi sessuali.
6 TRAVESTITISMO O TRANSVESTISMO
Uso di abbigliamenti femminili, per gli uomini, o abbigliamenti maschili, per le donne, a scopo di eccitazione
sessuale. La persona non rifiuta l' identità maschile o femminile; è consapevole di essere uomo o
donna, non vuole rinunciare ad esserlo e l'abbigliamento risulta eccitante proprio perché dell'altro sesso.
7 TRANSGENDERISMO
Il termine si riferisce alla realtà di persone che vivono un'identità di genere (vedi voce 1) non
congruente con il proprio sesso biologico La persona desidera esprimere in comportamenti e nelle relazioni interpersonali
il sentirsi uomo o donna al di la` della propria struttura anatomica e senza dover essere costretta ad omologazioni
di alcun tipo.
8 TRANSESSUALISMO
Termine entrato nell'uso corrente per indicare la condizione esistenziale di persone con identità di genere
(vedi voce 1) non congruente con il proprio sesso biologico. Nella maggior parte delle persone transessuali si
riscontra il desiderio profondo ed attuale di modificare alcune caratteristiche corporee e di cambiare i propri
dati anagrafici (nome proprio e sesso anagrafico alla nascita) adeguandoli al genere cui sentono di appartenere
(vedi voce seguente).
9 DISTURBO DELL'IDENTITÀ DI GENERE
Il termine transessualismo continua ad essere utilizzato nel linguaggio comune; nel Manuale Diagnostico e Statistico
dei Disordini Mentali, DSM IV (1994), il termine non e` più presente e la condizione transessuale è
definita come 'Disturbo dell'Identità di Genere' (DIG) e compresa nella classe "Disturbi della Sessualità
e dell`Identità di Genere" . L'elemento che accomuna le categorie nosografiche, Transessualismo (DSM
III, 1980) e D.I.G. (DSM IV, 1994), è il malessere attuale e il desiderio della persona protratto nel tempo
di intervenire per adeguare alla propria identità di genere (vedi voce 1) alcune caratteristiche corporee,
sessuali e i prorpi dati anagrafici.
10 ITER DI ADEGUAMENTO
Percorsi che l'utente concorda con gli operatori sanitari per trovare una risposta adeguata alle proprie problematiche
di genere. Le linee guida dei percorsi sono riassunte negli Standard approvati dall'Osservatorio Nazionale sull'Identità
di Genere (vedi voce 15 e allegato 1).
11 ADEGUAMENTO DEI CARATTERI SESSUALI
"Il Tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento
medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza.", art.3 della legge n.164 del 1982.
L'adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali deve essere autorizzato con sentenza in quanto comporta l'asportazione
degli organi della riproduzione che, in assenza di patologie organiche che la giustifichino, è vietata nell'ordinamento
giuridico italiano perchè lesiva dell'integrità della persona.
L'adeguamento dei caratteri sessuali può avvenire, in parte, anche mediante la terapia endocrinologica (somministrazione
di ormoni) per la quale, come ribadito dal Tribunale ordinario di Torino (sentenza n.6673 - 06/ 10 / 1997), non
è necessaria l'autorizzazione.
La terapia ormonale deve avvenire comunque secondo le procedure previste dagli Standard per il percorso di adeguamento
di sesso adottati dall'Osservatorio Nazionale sull'Identità di Genere (vedi voce 14 e allegato 1).
12 RIATTRIBUZIONE CHIRURGICA DI SESSO (RCS)
Questa dizione, traduzione dell'espressione inglese "Sex Reassignment Surgery-SRS", è costantemente
utilizzata nella letteratura internazionale, ma non dal nostro legislatore. Con riferimento all'iter effettuato
in Italia è più corretto parlare di adeguamento dei caratteri sessuali (vedi voce precedente).
13 RIATTRIBUZIONE ANAGRAFICA
Con questi termini si fa riferimento a quanto nella legge n.164/1982 viene definito come "rettificazione di
attribuzione di sesso" che avviene con la modifica dei dati personali, nome proprio e sesso attribuito alla
nascita, nei registri dell'anagrafe a cui si è iscritti. L'ufficiale di stato civile effettua la rettifica
su ordinanza del Tribunale dopo che quest'ultimo ha
l'avvenuto adeguamento medico-chirurgico dei caratteri sessuali ( vedi voce 11). La variazione risulta solo nell'atto
di nascita integrale. Tutti gli altri certificati, usualmente richiesti per concorsi, passaporto etc..., riportano
esclusivamente i nuovi dati personali.
14 ESPERIENZA DI VITA NEL RUOLO ADEGUATO AL GENERE SCELTO (REAL LIFE TEST -TEST DI VITA REALE)
Questa espressione ripresa dalla letteratura ed utilizzata nel linguaggio usuale sta in effetti ad indicare un
momento essenziale per la verifica delle motivazioni ed aspettative della persona prima di dar luogo a procedure
medico-chirurgiche irreversibili. Nell'ambito della relazione terapeutica e in accordo con l'èquipe, lo
psicoterapeuta e l'utente pianificheranno un tempo congruo, per periodo e durata, comunque non inferiore ad un
anno. Il passaggio alla riattribuzione chirurgica di sesso (RCS) avverrà su parere concorde dei diversi
operatori.
15 OSSERVATORIO NAZIONALE SULL'IDENTITÀ DI GENERE
E' un'organizzazione nata su iniziativa del Servizio di adeguamento tra identità fisica e identità
psichica, SAIFIP, della U.O. di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell'Ospedale S.Camillo, per promuovere il confronto
e la collaborazione tra strutture, professionisti, organizzazioni e movimenti pubblici e privati, interessati e
operativi nell'ambito del Transessualismo e del Transgenderismo.
Finalità dell'Osservatorio Nazionale :
1. istituire un sistema di raccolta dati che favorisca una conoscenza articolata e dinamica sia della realtà
delle persone transessuali che dei servizi offerti sul territorio nazionale;
2. promuovere la costituzione di una rete di servizi pubblici e privati, omogenei ed efficaci su tutto il territorio
nazionale;
3. favorire il confronto e la collaborazione con tutte le realtà nazionali ed internazionali interessate
ai temi del Transessualismo e del Transgenderismo per approfondire la ricerca scientifica sul tema dell'Identità
di Genere.
16 THE HARRY BENJAMIN INTERNATIONAL GENDER DYSPHORIA ASSOCIATION INC.-HBIGDA
E' un'associazione non profit fondata nel 1977 che riunisce a livello internazionale operatori e servizi interessati
allo studio e alle applicazioni cliniche relative alle disforie di genere. L'organizzazione ha redatto nel 1979
i primi Standards of care - the hormonal and surgical sex reassignment of gender dysphoria persons, la cui ultima
edizione è stata pubblicata nel 1990.
ALLEGATO N.1
Osservatorio Nazionale sull'Identità di Genere
STANDARD SUI PERCORSI DI ADEGUAMENTO NEL DISTURBO DELL'IDENTITA' DI GENERE ( DIG)
PREMESSE
1. Il transgenderismo e la transessualità sono situazioni esistenziali per le quali le persone non si riconoscono
nel proprio sesso biologico e vivono o desiderano vivere in conformità con la propria identità di
genere.
2. La ricchezza di una cultura si fonda sulle differenze individuali e sul principio di non discriminazione; il
benessere della comunità non può quindi, prescindere dal diritto della persona di vivere in relazione
con il proprio contesto secondo la propria identità, né può prescindere dal bisogno di facilitare
un'evoluzione culturale generalizzata e basata sulla conoscenza e il confronto. Le scelte individuali di condizioni
esistenziali e di modalità di vivere e di operare trovano il loro nucleo essenziale nel principio di autodeterminazione
e nel rispetto dei diritti e della libertà altrui.
3. La costruzione dell'identità, e dell'identità di genere nello specifico, è un processo
precoce e legato a complessi intrecci tra fattori biologici e fattori relazionali che, evolvendosi nel tempo, producono
una molteplicità di differenze individuali collocabili lungo un continuum connotato ai due estremi da identità
e ruoli considerati maschili e femminili, secondo parametri che variano da cultura a cultura.
4. Vivere coerentemente all'identità di genere cui si sente di appartenere coinvolge sia la realtà
intrapsichica che quella interpesonale e sociale. I disagi che possono emergere nel processo psicofisiologico di
costruzione dell'identità richiedono percorsi terapeutici differenziati, ma basati su criteri di intervento
condivisi che consentano omogeneità di trattamento nei diversi Servizi specialistici del territorio nazionale,
garantendo il rispetto e il benessere del cittadino e un terreno comune di confronto e ricerca tra professionisti
che operano nel campo.
5. Tenuto conto che le terapie ormonali possono produrre effetti irreversibili e che i cambiamenti somatici ottenuti
chirurgicamente sono definitivi, è da ritenersi essenziale e prioritario un percorso psicologico mirato
all'elaborazione e al sostegno delle varie fasi e dei diversi aspetti dell'iter di adeguamento.
6. I Servizi devono basare la loro attività su un lavoro interdisciplinare di operatori con una competenza
specifica e qualificata in collegamento e secondo procedure concordate con i servizi territoriali ( ASL, Scuole,
.. ), le agenzie sociali ( Sindacati, Movimenti, Associazioni,...) e altre strutture (Tribunali, Pubblica Amministrazione,
... )
7. Ogni relazione tra gli operatori e gli utenti dei servizi deve essere caratterizzata da una corretta ed esauriente
informazione reciproca, nel pieno rispetto dell'autodeterminazione della persona e della libertà professionale
dell'operatore.
I criteri di seguito riportati devono considerarsi raccomandazioni minime indispensabili da applicare nelle
richieste di riattribuzione ormonale e / o chirurgica di sesso.
CRITERI DI INTERVENTO
A) ANALISI DELLA DOMANDA E VALUTAZIONE DELL'ELEGGIBILITA'.
1. I percorsi di adeguamento medico - chirurgico e psico - sociale, nonché il percorso legale di riattribuzione
di sesso secondo la legge n.164 del 1982, devono iniziare con una approfondita analisi della domanda del cliente
e con una indagine della personalità e dell'ambiente socio - familiare, al fine di evidenziare le motivazioni,
le aspettative e il contesto che hanno portato la persona alla richiesta di riattribuzione di sesso, e verificare
quanto questa possa inscriversi nel quadro di una problematica di genere.
2. Ogni professionista ( medico di base, urologo, ginecologo, endocrinologo, chirurgo, psichiatra, psicologo ...
) deve collegarsi con operatori specializzati o inviare il cliente a strutture specialistiche, per la valutazione
della transessualità, al fine di concordare e pianificare con il cliente stesso e con gli altri professionisti
un progetto complessivo, integrato e individualizzato.
3. Ogni fase del progetto concordato deve ritenersi parte di un più ampio percorso psicofisiologico e pertanto
prevedere un rapporto terapeutico costante sia sul piano medico - chirurgico che psico-sociale.
4. In presenza di diagnosi di rilievo o di altre problematiche psicologiche o comportamentali ( ad es. tossicodipendenze
) la cui risoluzione viene ritenuta primaria rispetto alla richiesta di riattribuzione medico - chirurgica di sesso,
va data precedenza alle procedure terapeutiche comunemente adottate per tali condizioni. Nei casi in cui non si
riscontrino i criteri di eleggibilità al percorso di riattribuzione ( DSM IV / ICD 10 ) le persone verranno
inviate ad altri Sevizi o professionisti adeguati.
5. Il percorso di adeguamento può essere intrapreso da persone che abbiano raggiunto la maggiore età,
tranne diversa disposizione del Tribunale dei Minori.
B) ITER DI ADEGUAMENTO
1. L'ingresso nel percorso di riattribuzione medico - chirurgica prevede in fase preliminare che la persona venga
informata circa tutte le procedure e le terapie, nonché su tutti i rischi che queste comportano e la irreversibilità
di alcune di esse, al fine di far esprimere all'utente un consenso informato scritto, inerente il progetto di riattribuzione
concordato. I Centri, i Servizi e i Professionisti che aderiscono al protocollo, non si fanno carico di persone
che seguono percorsi terapeutici non concordati con l'équipe.
2. A partire dalla richiesta di riattribuzione, il percorso psicologico, parallelo e integrato con tutto il percorso
di riattribuzione medico - chirurgica, si sviluppa secondo modalità individuate caso per caso, mira alla
verifica continua dell'assunzione di responsabilità bei confronti delle proprie scelte
ed ha la finalità di sostenere, elaborare le modificazioni ormonali e somatiche, nonché le esperienze
relazionali e sociali del cliente. L'iter psicoterapeutico mira più specificatamente all'elaborazione del
conflitto di identità e dei conflitti cognitivi ed emozionali che si presentano durante il percorso.
3. In considerazione di alcuni effetti irreversibili e delle implicazioni psicologiche legate all'assunzione di
ormoni, l'inizio della terapia ormonale prevede che il cliente abbia instaurato e portato avanti, secondo modalità
concordate, una relazione psicoterapeutica di almeno sei mesi. La somministrazione ormonale deve essere subordinata
alla valutazione degli specialisti, sentito il parere dello psicologo o psicoterapeuta che ha in carico il cliente.
4. "L'esperienza di vita " nel ruolo adeguato al genere prescelto è considerata parte fondamentale
del percorso di preparazione alla riattribuzione chirurgica di sesso (RCS). Nell'ambito della relazione terapeutica
e in accordo con l'équipe, lo psicoterapeuta e il cliente pianificheranno un tempo congruo, per periodo
e durata, comunque non inferiore a un anno. Il passaggio alla riattribuzione di sesso avverrà su parere
concorde dei diversi operatori.
5. Ottenuta l'autorizzazione del Tribunale, la RCS può effettuarsi su parere concorde degli operatori che
hanno preso in carico la persona e comunque non prima di due anni dall'inizio dell'iter. In questo periodo devono
essere ottemperate le indicazioni sulla terapia ormonale e sulla 'esperienza di vita ' di cui ai punti 3 e 4 .
6. Variazioni relative ai criteri e alle procedure d'intervento devono essere adottate solo in casi specifici,
con motivazioni mediche e / o psicologiche ampiamente documentate.
C) FOLLOW - UP
1. Perché il benessere della persona possa realizzarsi in modo compiuto e stabile nel tempo si ritiene necessario
effettuare, oltre ai dovuti controlli legati a specifiche situazioni personali, tre incontri di follow - up generalizzati
( a 6 mesi, 1 anno, 2 anni dalla RCS). Il follow - up ha la finalità di verificare l'inserimento sociale
e le condizioni psicofisiologiche connesse con gli adeguamenti effettuati. Per quanto attiene alla terapia ormonale
deve effettuarsi, in assenza di problemi particolari, almeno un controllo annuale per l'intero arco di vita.
CONSIDERAZIONI
1. A fine di prevenzione, si ritiene oltremodo rilevante l'istituzione di Servizi di osservazione per i comportamenti
attinenti l'identità di genere in età evolutiva, nonché la diffusione di una adeguata formazione
- informazione di genitori e insegnanti a partire dalle scuole materne.
2. Viste le implicazioni sociali relative alla condizione di transessualità, si ritiene improrogabile una
corretta e approfondita formazione - informazione
delle figure professionali e sociali che svolgono funzioni attinenti questo campo ( personale paramedico e della
pubblica amministrazione ).
3. Pur considerando i percorsi di riattribuzione di sesso una risposta oggi adeguata al disagio di chi si rivolge
agli operatori della salute per ottenere una congruenza personalmente soddisfacente tra realtà somatica
e vissuto di identità di genere, si ritiene fondamentale approfondire la ricerca scientifica sia sulla genesi
dell'identità che sull'eziopatogenesi dei suoi disturbi, sugli effetti a lungo termine delle terapie ormonali
come sulle possibilità di tecniche chirurgiche ancor più sofisticate. A questo scopo si ritiene essenziale
il contributo dei risultati a distanza ottenuti attraverso la raccolta di dati nei follow - up.
ALLEGATO N.2
LEGGE 14 aprile 1982, n.164
Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La rettificazione di cui all`articolo 454 del codice civile si fa anche forza di sentenza del tribunale passata
in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell`atto di nascita a seguito di
intervenute modificazione dei suoi caratteri sessuali.
Art. 2
La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso di cui all`articolo 1 è proposta con ricorso al tribunale
del luogo dove ha residenza l`attore.
Il presidente del tribunale designa il giudice istruttore e fissa con decreto la data per la trattazione del ricorso
e il termine per la notificazione al coniuge e ai figli.
Al giudizio partecipa il pubblico ministero ai sensi dell`articolo 70 del codice di procedura civile.
Quando e` necessario, il giudice istruttore dispone con ordinanza l`acquisizione di consulenza intesa ad accertare
le condizioni psico-sessuali dell`interessato.
Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all`ufficiale
di stato civile del comune dove fu compilato l`atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
Art. 3
Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento
medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza.
In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in
camera di consiglio.
Art.4
La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Esso provoca lo scioglimento
del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con
rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 10 dicembre 1970, n.898, e successive
modificazioni.
Art.5
Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l`attribuzione
di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome.
Art. 6
Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge l`attore si sia già sottoposto a trattamento
medico-chirurgico di adeguamento del sesso, il ricorso di cui al primo comma dell`articolo 2 deve essere proposto
entro il termine di un anno dalla data della suddetta.
Si applica la procedura di cui al secondo comma dell`articolo 3.
Art. 7
L`accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso estingue i reati cui abbia eventualmente
dato luogo il trattamento medico-chirurgico di cui all`articolo precedente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti della Repubblica italiana. E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Ventimiglia, addì 14 aprile 1982
PERTINI
SPADOLINI - DARIDA - ROGNONI
Visto , il Guardasigilli: DARIDA
ALLEGATO N.3
LEGGE REGIONE LAZIO 24 maggio 1990, n.59
Norme di attuazione della legge 14 aprile 1982, n.164, concernente:
< Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso.>
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Attività di consulenza
1. L`attività di consulenza di cui all`articolo 2 della legge 14 aprile 1982, n.164, gli accertamenti di
cui all`articolo 3 della medesima legge, l`assistenza psicologica eventualmente richiesta dagli interessati ed
un parere sugli interventi necessari ai fini del trattamento medico-chirurgico, sono a carico del servizio sanitario
e vengono garantiti dai consultori familiari pubblici e dai consultori privati convenzionati con il servizio sanitario
nazionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 16 aprile 1976, n.15.
2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare atti di convenzione con le strutture di cui al precedente
comma autorizzando anche l`istituzione di corsi di qualificazione del personale ai fini delle prestazioni di cui
al precedente comma.
Art.2
Trattamento medico-chirurgico
1. La Regione fornisce l`assistenza medico-chirurgica necessaria alla rettificazione di sesso e alle conseguenti
modificazioni di ordine estetico nei casi autorizzati con sentenza del Tribunale.
2. A tal fine è istituito, di concerto con l`unità sanitaria locale RM/10, presso l`ospedale S. Camillo
in Roma il servizio per la modificazione dei caratteri
sessuali, collegato alla divisione di urologia dell`ospedale. L`unità sanitaria locale RM/10, entro novanta
giorni dalla promulgazione della legge
trasmetterà alla Regione per i successivi adempimenti la pianta organica del servizio comprendente figure
mediche specialistiche (chirurgia plastica, chirurgia urologica, endocrinologia) e personale infermieristico e
di assistenza numericamente adeguato e debitamente selezionato.
3. La Giunta regionale, alla fine del primo anno di funzionamento del servizio verifica i livelli di attività
del servizio e la sua rispondenza alle esigenze dell`utenza prendendo gli opportuni provvedimenti di programmazione
su scala regionale.
Art. 3
Rimborsi
1. La Regione rimborsa fino ad un massimo del 50 per cento della spesa sostenuta dai cittadini del Lazio per gli
interventi di rettificazione del sesso sulla base di una autorizzazione ottenuta ai sensi della legge n.164 del
1982.
2. Il regolamento di attuazione di quanto previsto al comma precedente viene deliberato dal Consiglio regionale
entro novanta giorni dalla promulgazione della presente legge.
Art. 4
Norme transitorie
1. Fino alla effettiva entrata in funzione del servizio per la modificazione dei caratteri sessuali di cui al precedente
articolo 2, la Ragione rimborsa fino al 100 per cento della spesa sostenuta dai cittadini del Lazio per gli interventi
di rettificazione del sesso ai sensi della legge n.164 del 1982.
2. Per il primo anno di entrata in vigore della presente legge e in attesa dell`adeguamento dei consultori pubblici
alle finalità di cui al precedente articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare una
convenzione con l`A.I.E.D. (Associazione italiana per l`educazione demografica) per la fornitura gratuita delle
consulenze di cui al precedente articolo 1.
Art. 5
Norme finanziarie
1. La spesa relativa alle prestazioni sanitarie previste ai precedenti articoli 3 e 4, per un ammontare complessivo
previsto in L.500 milioni, graverà su apposito capitolo del bilancio regionale per l`anno 1990, che provvederà
alla relativa copertura.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E` fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 24 maggio 1990
LANDI
Il visto del Commissario del Governo e` stato apposto il 19 maggio 1990.
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