Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini
Dipartimento Chirurgia Generale e Specialistica
Servizio per l'Adeguamento tra Identità Fisica ed
Identità Psichica
(SAIFIP)

 

GLOSSARIO


1 IDENTITÀ DI GENERE
Il termine identità indica il vissuto personale di esistere nel tempo continuando ad essere se stessa malgrado i cambiamenti che avvengono durante l'intero arco di vita.
Dal punto di vista psicofisiologico si definisce l'identità come "quel processo dinamico di corrispondenza tra esperienza sensoriale, rappresentazione del corpo presente a livello cerebrale e rappresentazione di sè" (AA.VV. a cura di V.Ruggieri, A.R.Ravenna 1998).
L' identità di genere è una delle componenti fondamentali del processo di costruzione dell'identità. Il termine, coniato da Money e Ehrhardt (1972), si riferisce al vissuto di appartenenza ad un genere o all'altro, maschile o femminile, o in modo ambivalente ad entrambi. Tale appartenenza può esprimersi quindi con vissuti e comportamenti corrispondenti o non corrispondenti al sesso biologico. Il soggetto può vivere la non corrispondenza in modo ambiguo, ambivalente o lineare al punto da non riconoscersi appartenente al proprio sesso biologico e/o riconoscersi e desiderare di appartenere all'altro sesso.

2 RUOLO DI GENERE
Modalità con cui, attraverso i comportamenti verbali e non verbali, si esprime a sè stessi e agli altri il genere, maschile o femminile, cui sente di appartenere.

3 ETEROSESSUALITÀ
Complesso delle caratteristiche personali e dei fenomeni relativi alla scelta di vivere relazioni affettive, di intimità e sessuali con partner dell'altro sesso biologico.

4 OMOSESSUALITÀ
Complesso delle caratteristiche personali e dei fenomeni relativi alla scelta di vivere relazioni affettive, di intimità e sessuali con partner del proprio sesso biologico.
La persona omosessuale vive in modo soddisfacente la propria appartenenza al genere maschile o femminile e, anche quando sono presenti modalità espressive che comunemente vengono attribuite all'altro sesso, l'individuo non ha alcuna intenzione di intervenire per modificare i propri caratteri ed attributi sessuali.
Su invito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel 1974 i membri dell'American Psychiatric Association (A.P.A.) hanno deciso di eliminare l'omosessualità dall'elenco dei disordini mentali e tale termine è stato eliminato anche dal Manuale Diagnostico e Statistico dei disordini Mentali a partire dalla terza edizione (DSM III, 1980).

5 BISESSUALITÀ
Complesso delle caratteristiche personali e dei fenomeni relativi alla scelta di vivere relazioni affettive, di intimità e sessuali con partner sia del proprio che dell'altro sesso biologico.
La bisessualità non coinvolge l'identità di genere; la persona vive in modo soddisfacente la propria appartenenza al genere maschile o femminile e non ha alcuna intenzione di intervenire per modificare i propri caratteri e attributi sessuali.

6 TRAVESTITISMO O TRANSVESTISMO
Uso di abbigliamenti femminili, per gli uomini, o abbigliamenti maschili, per le donne, a scopo di eccitazione sessuale. La persona non rifiuta l' identità maschile o femminile; è consapevole di essere uomo o donna, non vuole rinunciare ad esserlo e l'abbigliamento risulta eccitante proprio perché dell'altro sesso.

7 TRANSGENDERISMO
Il termine si riferisce alla realtà di persone che vivono un'identità di genere (vedi voce 1) non congruente con il proprio sesso biologico La persona desidera esprimere in comportamenti e nelle relazioni interpersonali il sentirsi uomo o donna al di la` della propria struttura anatomica e senza dover essere costretta ad omologazioni di alcun tipo.

8 TRANSESSUALISMO
Termine entrato nell'uso corrente per indicare la condizione esistenziale di persone con identità di genere (vedi voce 1) non congruente con il proprio sesso biologico. Nella maggior parte delle persone transessuali si riscontra il desiderio profondo ed attuale di modificare alcune caratteristiche corporee e di cambiare i propri dati anagrafici (nome proprio e sesso anagrafico alla nascita) adeguandoli al genere cui sentono di appartenere (vedi voce seguente).

9 DISTURBO DELL'IDENTITÀ DI GENERE
Il termine transessualismo continua ad essere utilizzato nel linguaggio comune; nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disordini Mentali, DSM IV (1994), il termine non e` più presente e la condizione transessuale è definita come 'Disturbo dell'Identità di Genere' (DIG) e compresa nella classe "Disturbi della Sessualità e dell`Identità di Genere" . L'elemento che accomuna le categorie nosografiche, Transessualismo (DSM III, 1980) e D.I.G. (DSM IV, 1994), è il malessere attuale e il desiderio della persona protratto nel tempo di intervenire per adeguare alla propria identità di genere (vedi voce 1) alcune caratteristiche corporee, sessuali e i prorpi dati anagrafici.

10 ITER DI ADEGUAMENTO
Percorsi che l'utente concorda con gli operatori sanitari per trovare una risposta adeguata alle proprie problematiche di genere. Le linee guida dei percorsi sono riassunte negli Standard approvati dall'Osservatorio Nazionale sull'Identità di Genere (vedi voce 15 e allegato 1).

11 ADEGUAMENTO DEI CARATTERI SESSUALI
"Il Tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza.", art.3 della legge n.164 del 1982.
L'adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali deve essere autorizzato con sentenza in quanto comporta l'asportazione degli organi della riproduzione che, in assenza di patologie organiche che la giustifichino, è vietata nell'ordinamento giuridico italiano perchè lesiva dell'integrità della persona.
L'adeguamento dei caratteri sessuali può avvenire, in parte, anche mediante la terapia endocrinologica (somministrazione di ormoni) per la quale, come ribadito dal Tribunale ordinario di Torino (sentenza n.6673 - 06/ 10 / 1997), non è necessaria l'autorizzazione.
La terapia ormonale deve avvenire comunque secondo le procedure previste dagli Standard per il percorso di adeguamento di sesso adottati dall'Osservatorio Nazionale sull'Identità di Genere (vedi voce 14 e allegato 1).

12 RIATTRIBUZIONE CHIRURGICA DI SESSO (RCS)
Questa dizione, traduzione dell'espressione inglese "Sex Reassignment Surgery-SRS", è costantemente utilizzata nella letteratura internazionale, ma non dal nostro legislatore. Con riferimento all'iter effettuato in Italia è più corretto parlare di adeguamento dei caratteri sessuali (vedi voce precedente).

13 RIATTRIBUZIONE ANAGRAFICA
Con questi termini si fa riferimento a quanto nella legge n.164/1982 viene definito come "rettificazione di attribuzione di sesso" che avviene con la modifica dei dati personali, nome proprio e sesso attribuito alla nascita, nei registri dell'anagrafe a cui si è iscritti. L'ufficiale di stato civile effettua la rettifica su ordinanza del Tribunale dopo che quest'ultimo ha
l'avvenuto adeguamento medico-chirurgico dei caratteri sessuali ( vedi voce 11). La variazione risulta solo nell'atto di nascita integrale. Tutti gli altri certificati, usualmente richiesti per concorsi, passaporto etc..., riportano esclusivamente i nuovi dati personali.

14 ESPERIENZA DI VITA NEL RUOLO ADEGUATO AL GENERE SCELTO (REAL LIFE TEST -TEST DI VITA REALE)
Questa espressione ripresa dalla letteratura ed utilizzata nel linguaggio usuale sta in effetti ad indicare un momento essenziale per la verifica delle motivazioni ed aspettative della persona prima di dar luogo a procedure medico-chirurgiche irreversibili. Nell'ambito della relazione terapeutica e in accordo con l'èquipe, lo psicoterapeuta e l'utente pianificheranno un tempo congruo, per periodo e durata, comunque non inferiore ad un anno. Il passaggio alla riattribuzione chirurgica di sesso (RCS) avverrà su parere concorde dei diversi operatori.

15 OSSERVATORIO NAZIONALE SULL'IDENTITÀ DI GENERE
E' un'organizzazione nata su iniziativa del Servizio di adeguamento tra identità fisica e identità psichica, SAIFIP, della U.O. di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell'Ospedale S.Camillo, per promuovere il confronto e la collaborazione tra strutture, professionisti, organizzazioni e movimenti pubblici e privati, interessati e operativi nell'ambito del Transessualismo e del Transgenderismo.
Finalità dell'Osservatorio Nazionale :
1. istituire un sistema di raccolta dati che favorisca una conoscenza articolata e dinamica sia della realtà delle persone transessuali che dei servizi offerti sul territorio nazionale;
2. promuovere la costituzione di una rete di servizi pubblici e privati, omogenei ed efficaci su tutto il territorio nazionale;
3. favorire il confronto e la collaborazione con tutte le realtà nazionali ed internazionali interessate ai temi del Transessualismo e del Transgenderismo per approfondire la ricerca scientifica sul tema dell'Identità di Genere.

16 THE HARRY BENJAMIN INTERNATIONAL GENDER DYSPHORIA ASSOCIATION INC.-HBIGDA
E' un'associazione non profit fondata nel 1977 che riunisce a livello internazionale operatori e servizi interessati allo studio e alle applicazioni cliniche relative alle disforie di genere. L'organizzazione ha redatto nel 1979 i primi Standards of care - the hormonal and surgical sex reassignment of gender dysphoria persons, la cui ultima edizione è stata pubblicata nel 1990.


ALLEGATO N.1


Osservatorio Nazionale sull'Identità di Genere
STANDARD SUI PERCORSI DI ADEGUAMENTO NEL DISTURBO DELL'IDENTITA' DI GENERE ( DIG)

PREMESSE


1. Il transgenderismo e la transessualità sono situazioni esistenziali per le quali le persone non si riconoscono nel proprio sesso biologico e vivono o desiderano vivere in conformità con la propria identità di genere.

2. La ricchezza di una cultura si fonda sulle differenze individuali e sul principio di non discriminazione; il benessere della comunità non può quindi, prescindere dal diritto della persona di vivere in relazione con il proprio contesto secondo la propria identità, né può prescindere dal bisogno di facilitare un'evoluzione culturale generalizzata e basata sulla conoscenza e il confronto. Le scelte individuali di condizioni esistenziali e di modalità di vivere e di operare trovano il loro nucleo essenziale nel principio di autodeterminazione e nel rispetto dei diritti e della libertà altrui.

3. La costruzione dell'identità, e dell'identità di genere nello specifico, è un processo precoce e legato a complessi intrecci tra fattori biologici e fattori relazionali che, evolvendosi nel tempo, producono una molteplicità di differenze individuali collocabili lungo un continuum connotato ai due estremi da identità e ruoli considerati maschili e femminili, secondo parametri che variano da cultura a cultura.

4. Vivere coerentemente all'identità di genere cui si sente di appartenere coinvolge sia la realtà intrapsichica che quella interpesonale e sociale. I disagi che possono emergere nel processo psicofisiologico di costruzione dell'identità richiedono percorsi terapeutici differenziati, ma basati su criteri di intervento condivisi che consentano omogeneità di trattamento nei diversi Servizi specialistici del territorio nazionale, garantendo il rispetto e il benessere del cittadino e un terreno comune di confronto e ricerca tra professionisti che operano nel campo.

5. Tenuto conto che le terapie ormonali possono produrre effetti irreversibili e che i cambiamenti somatici ottenuti chirurgicamente sono definitivi, è da ritenersi essenziale e prioritario un percorso psicologico mirato all'elaborazione e al sostegno delle varie fasi e dei diversi aspetti dell'iter di adeguamento.

6. I Servizi devono basare la loro attività su un lavoro interdisciplinare di operatori con una competenza specifica e qualificata in collegamento e secondo procedure concordate con i servizi territoriali ( ASL, Scuole, .. ), le agenzie sociali ( Sindacati, Movimenti, Associazioni,...) e altre strutture (Tribunali, Pubblica Amministrazione, ... )

7. Ogni relazione tra gli operatori e gli utenti dei servizi deve essere caratterizzata da una corretta ed esauriente informazione reciproca, nel pieno rispetto dell'autodeterminazione della persona e della libertà professionale dell'operatore.
I criteri di seguito riportati devono considerarsi raccomandazioni minime indispensabili da applicare nelle richieste di riattribuzione ormonale e / o chirurgica di sesso.

CRITERI DI INTERVENTO

A) ANALISI DELLA DOMANDA E VALUTAZIONE DELL'ELEGGIBILITA'.

1. I percorsi di adeguamento medico - chirurgico e psico - sociale, nonché il percorso legale di riattribuzione di sesso secondo la legge n.164 del 1982, devono iniziare con una approfondita analisi della domanda del cliente e con una indagine della personalità e dell'ambiente socio - familiare, al fine di evidenziare le motivazioni, le aspettative e il contesto che hanno portato la persona alla richiesta di riattribuzione di sesso, e verificare quanto questa possa inscriversi nel quadro di una problematica di genere.

2. Ogni professionista ( medico di base, urologo, ginecologo, endocrinologo, chirurgo, psichiatra, psicologo ... ) deve collegarsi con operatori specializzati o inviare il cliente a strutture specialistiche, per la valutazione della transessualità, al fine di concordare e pianificare con il cliente stesso e con gli altri professionisti un progetto complessivo, integrato e individualizzato.

3. Ogni fase del progetto concordato deve ritenersi parte di un più ampio percorso psicofisiologico e pertanto prevedere un rapporto terapeutico costante sia sul piano medico - chirurgico che psico-sociale.

4. In presenza di diagnosi di rilievo o di altre problematiche psicologiche o comportamentali ( ad es. tossicodipendenze ) la cui risoluzione viene ritenuta primaria rispetto alla richiesta di riattribuzione medico - chirurgica di sesso, va data precedenza alle procedure terapeutiche comunemente adottate per tali condizioni. Nei casi in cui non si riscontrino i criteri di eleggibilità al percorso di riattribuzione ( DSM IV / ICD 10 ) le persone verranno inviate ad altri Sevizi o professionisti adeguati.

5. Il percorso di adeguamento può essere intrapreso da persone che abbiano raggiunto la maggiore età, tranne diversa disposizione del Tribunale dei Minori.

B) ITER DI ADEGUAMENTO

1. L'ingresso nel percorso di riattribuzione medico - chirurgica prevede in fase preliminare che la persona venga informata circa tutte le procedure e le terapie, nonché su tutti i rischi che queste comportano e la irreversibilità di alcune di esse, al fine di far esprimere all'utente un consenso informato scritto, inerente il progetto di riattribuzione concordato. I Centri, i Servizi e i Professionisti che aderiscono al protocollo, non si fanno carico di persone che seguono percorsi terapeutici non concordati con l'équipe.

2. A partire dalla richiesta di riattribuzione, il percorso psicologico, parallelo e integrato con tutto il percorso di riattribuzione medico - chirurgica, si sviluppa secondo modalità individuate caso per caso, mira alla verifica continua dell'assunzione di responsabilità bei confronti delle proprie scelte
ed ha la finalità di sostenere, elaborare le modificazioni ormonali e somatiche, nonché le esperienze relazionali e sociali del cliente. L'iter psicoterapeutico mira più specificatamente all'elaborazione del conflitto di identità e dei conflitti cognitivi ed emozionali che si presentano durante il percorso.

3. In considerazione di alcuni effetti irreversibili e delle implicazioni psicologiche legate all'assunzione di ormoni, l'inizio della terapia ormonale prevede che il cliente abbia instaurato e portato avanti, secondo modalità concordate, una relazione psicoterapeutica di almeno sei mesi. La somministrazione ormonale deve essere subordinata alla valutazione degli specialisti, sentito il parere dello psicologo o psicoterapeuta che ha in carico il cliente.

4. "L'esperienza di vita " nel ruolo adeguato al genere prescelto è considerata parte fondamentale del percorso di preparazione alla riattribuzione chirurgica di sesso (RCS). Nell'ambito della relazione terapeutica e in accordo con l'équipe, lo psicoterapeuta e il cliente pianificheranno un tempo congruo, per periodo e durata, comunque non inferiore a un anno. Il passaggio alla riattribuzione di sesso avverrà su parere concorde dei diversi operatori.

5. Ottenuta l'autorizzazione del Tribunale, la RCS può effettuarsi su parere concorde degli operatori che hanno preso in carico la persona e comunque non prima di due anni dall'inizio dell'iter. In questo periodo devono essere ottemperate le indicazioni sulla terapia ormonale e sulla 'esperienza di vita ' di cui ai punti 3 e 4 .

6. Variazioni relative ai criteri e alle procedure d'intervento devono essere adottate solo in casi specifici, con motivazioni mediche e / o psicologiche ampiamente documentate.

C) FOLLOW - UP

1. Perché il benessere della persona possa realizzarsi in modo compiuto e stabile nel tempo si ritiene necessario effettuare, oltre ai dovuti controlli legati a specifiche situazioni personali, tre incontri di follow - up generalizzati ( a 6 mesi, 1 anno, 2 anni dalla RCS). Il follow - up ha la finalità di verificare l'inserimento sociale e le condizioni psicofisiologiche connesse con gli adeguamenti effettuati. Per quanto attiene alla terapia ormonale deve effettuarsi, in assenza di problemi particolari, almeno un controllo annuale per l'intero arco di vita.

CONSIDERAZIONI

1. A fine di prevenzione, si ritiene oltremodo rilevante l'istituzione di Servizi di osservazione per i comportamenti attinenti l'identità di genere in età evolutiva, nonché la diffusione di una adeguata formazione - informazione di genitori e insegnanti a partire dalle scuole materne.

2. Viste le implicazioni sociali relative alla condizione di transessualità, si ritiene improrogabile una corretta e approfondita formazione - informazione
delle figure professionali e sociali che svolgono funzioni attinenti questo campo ( personale paramedico e della pubblica amministrazione ).

3. Pur considerando i percorsi di riattribuzione di sesso una risposta oggi adeguata al disagio di chi si rivolge agli operatori della salute per ottenere una congruenza personalmente soddisfacente tra realtà somatica e vissuto di identità di genere, si ritiene fondamentale approfondire la ricerca scientifica sia sulla genesi dell'identità che sull'eziopatogenesi dei suoi disturbi, sugli effetti a lungo termine delle terapie ormonali come sulle possibilità di tecniche chirurgiche ancor più sofisticate. A questo scopo si ritiene essenziale il contributo dei risultati a distanza ottenuti attraverso la raccolta di dati nei follow - up.


ALLEGATO N.2


LEGGE 14 aprile 1982, n.164
Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1
La rettificazione di cui all`articolo 454 del codice civile si fa anche forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell`atto di nascita a seguito di intervenute modificazione dei suoi caratteri sessuali.

Art. 2
La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso di cui all`articolo 1 è proposta con ricorso al tribunale del luogo dove ha residenza l`attore.
Il presidente del tribunale designa il giudice istruttore e fissa con decreto la data per la trattazione del ricorso e il termine per la notificazione al coniuge e ai figli.
Al giudizio partecipa il pubblico ministero ai sensi dell`articolo 70 del codice di procedura civile.

Quando e` necessario, il giudice istruttore dispone con ordinanza l`acquisizione di consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell`interessato.
Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all`ufficiale di stato civile del comune dove fu compilato l`atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.

Art. 3
Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza.
In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio.

Art.4
La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Esso provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 10 dicembre 1970, n.898, e successive modificazioni.

Art.5
Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l`attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome.

Art. 6
Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge l`attore si sia già sottoposto a trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso, il ricorso di cui al primo comma dell`articolo 2 deve essere proposto entro il termine di un anno dalla data della suddetta.
Si applica la procedura di cui al secondo comma dell`articolo 3.

Art. 7
L`accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso estingue i reati cui abbia eventualmente dato luogo il trattamento medico-chirurgico di cui all`articolo precedente.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Ventimiglia, addì 14 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI - DARIDA - ROGNONI
Visto , il Guardasigilli: DARIDA


ALLEGATO N.3


LEGGE REGIONE LAZIO 24 maggio 1990, n.59
Norme di attuazione della legge 14 aprile 1982, n.164, concernente:
< Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso.>

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Attività di consulenza

1. L`attività di consulenza di cui all`articolo 2 della legge 14 aprile 1982, n.164, gli accertamenti di cui all`articolo 3 della medesima legge, l`assistenza psicologica eventualmente richiesta dagli interessati ed un parere sugli interventi necessari ai fini del trattamento medico-chirurgico, sono a carico del servizio sanitario e vengono garantiti dai consultori familiari pubblici e dai consultori privati convenzionati con il servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 16 aprile 1976, n.15.

2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare atti di convenzione con le strutture di cui al precedente comma autorizzando anche l`istituzione di corsi di qualificazione del personale ai fini delle prestazioni di cui al precedente comma.

Art.2
Trattamento medico-chirurgico

1. La Regione fornisce l`assistenza medico-chirurgica necessaria alla rettificazione di sesso e alle conseguenti modificazioni di ordine estetico nei casi autorizzati con sentenza del Tribunale.

2. A tal fine è istituito, di concerto con l`unità sanitaria locale RM/10, presso l`ospedale S. Camillo in Roma il servizio per la modificazione dei caratteri
sessuali, collegato alla divisione di urologia dell`ospedale. L`unità sanitaria locale RM/10, entro novanta giorni dalla promulgazione della legge
trasmetterà alla Regione per i successivi adempimenti la pianta organica del servizio comprendente figure mediche specialistiche (chirurgia plastica, chirurgia urologica, endocrinologia) e personale infermieristico e di assistenza numericamente adeguato e debitamente selezionato.

3. La Giunta regionale, alla fine del primo anno di funzionamento del servizio verifica i livelli di attività del servizio e la sua rispondenza alle esigenze dell`utenza prendendo gli opportuni provvedimenti di programmazione su scala regionale.

Art. 3
Rimborsi

1. La Regione rimborsa fino ad un massimo del 50 per cento della spesa sostenuta dai cittadini del Lazio per gli interventi di rettificazione del sesso sulla base di una autorizzazione ottenuta ai sensi della legge n.164 del 1982.

2. Il regolamento di attuazione di quanto previsto al comma precedente viene deliberato dal Consiglio regionale entro novanta giorni dalla promulgazione della presente legge.

Art. 4
Norme transitorie

1. Fino alla effettiva entrata in funzione del servizio per la modificazione dei caratteri sessuali di cui al precedente articolo 2, la Ragione rimborsa fino al 100 per cento della spesa sostenuta dai cittadini del Lazio per gli interventi di rettificazione del sesso ai sensi della legge n.164 del 1982.

2. Per il primo anno di entrata in vigore della presente legge e in attesa dell`adeguamento dei consultori pubblici alle finalità di cui al precedente articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l`A.I.E.D. (Associazione italiana per l`educazione demografica) per la fornitura gratuita delle consulenze di cui al precedente articolo 1.

Art. 5
Norme finanziarie

1. La spesa relativa alle prestazioni sanitarie previste ai precedenti articoli 3 e 4, per un ammontare complessivo previsto in L.500 milioni, graverà su apposito capitolo del bilancio regionale per l`anno 1990, che provvederà alla relativa copertura.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 24 maggio 1990

LANDI


Il visto del Commissario del Governo e` stato apposto il 19 maggio 1990.