Azienda Ospedaliera S.Camillo—Forlanini
L.
22 maggio 1978, n. 194 (1).
Norme per la tutela
sociale della maternita’ e sull'interruzione
volontaria della
gravidanza.
1.Lo
Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile,
riconosce il valore sociale della maternita’ e tutela la vita umana dal suo
inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui
alla presente legge, non e’ mezzo per il controllo delle nascite. Lo
Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e
competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari,
nonche’ altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato
ai fini della limitazione delle nascite.
2. I
consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405 (2), fermo
restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di
gravidanza:
a)
informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e
regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente
offerti dalle strutture operanti nel territorio;
b)
informandola sulle modalita’ idonee a ottenere il rispetto delle norme della
legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
c)
attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle strutture
sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la
maternita’ creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali
interventi di cui alla lettera a);
d)
contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna
all'interruzione della gravidanza.
I
consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi,
per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee
formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono
anche aiutare la maternita’ difficile dopo la nascita. La somministrazione su
prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi
necessari per conseguire le finalita’ liberamente scelte in ordine alla
procreazione responsabile e’ consentita anche ai minori.
3.Anche per
l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai
consultori familiari, il fondo di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio
1975, n. 405 (2), e’ aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui,
da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi
criteri
stabiliti dal suddetto articolo. Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi
relativo all'esercizio finanziario 1978 si provvede
mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo
esercizio. Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
4. Per
l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la
donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il
parto o la maternita’ comporterebbero un serio pericolo per la sua salute
fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni
economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui e’ avvenuto il
concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si
rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera
a), della legge 29luglio 1975 numero 405 (2), o a una struttura socio-sanitaria
a cio’ abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia (2/cost).
5. Il
consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari
accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la
richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle
condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di
esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta,
nel rispetto della dignita’ e della riservatezza della donna e della persona
indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi
proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla
interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi
diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto
a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la
gravidanza sia dopo il parto.
Quando la
donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari
necessari, nel rispetto della dignita’ e della liberta’ della donna; valuta con
la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel
rispetto della dignita’ e della riservatezza della donna e della persona
indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli
accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere
l'interruzione
della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di
carattere sociale cui puo’ fare ricorso, nonche’ sui consultori e le strutture
socio-sanitarie. Quando il medico del consultorio o della struttura
socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni
tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un
certificato attestante l'urgenza. Con tale certificato la donna
stessa
puo’ presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione
della gravidanza. Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine
dell'incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il
medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la
gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia
copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di
gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni.
Trascorsi i sette giorni, la donna puo’ presentarsi, per ottenere la
interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi
del presente comma, presso una delle sedi autorizzate (2/cost).
6. L'interruzione
volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, puo’ essere
praticata:
a) quando la gravidanza o il parto
comportino un grave pericolo per la vita della donna
b) quando siano accertati processi
patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti
anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per
la salute
fisica o psichica della donna.
7. I
processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo precedente
vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente
ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza.
Il medico puo’ avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico e’
tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua
certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da
praticarsi immediatamente. Qualora l'interruzione della gravidanza si renda
necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento puo’
essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma
precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il
medico e’ tenuto a darne comunicazione al medico provinciale. Quando
sussiste
la possibilita’ di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza puo’
essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il
medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare
la vita del feto.
8.
L'interruzione della gravidanza e’ praticata da un medico del servizio
ostetricoginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati
nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, numero 132 (3), il quale
verifica anche l'inesistenza di controindicazionisanitarie. Gli interventi
possono essere altresi’ praticati presso gli ospedali pubblici specializzati,
gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12
febbraio 1968, n. 132 (3), e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973,
numero 817 (3), ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958,
n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta. Nei
primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza puo’ essere praticata
anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti
igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici. Il Ministro
della sanita’ con suo decreto limitera’ la facolta’ delle case di cura
autorizzate, a praticare gli interventi di interruzione della gravidanza,
stabilendo:
1) la
percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza che potranno
avere luogo, in rapporto al totale degli interventi operatori eseguiti
nell'anno precedente presso la stessa casa di cura;
2) la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli
interventi di interruzione della gravidanza, rispetto al totale dei giorni di
degenza che nell'anno precedente si sono avuti in relazione alle convenzioni
con la regione. Le percentuali di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere non
inferiori al 20 per cento e uguali per tutte le case di cura. (4). Le case di
cura potranno scegliere il criterio al quale attenersi, fra i due sopra
fissati. Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della
gravidanza dovranno altresi’ poter essere effettuati, dopo la costituzione
delle unita’ socio-sanitarie locali, presso poliambulatori pubblici
adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati
dalla regione. Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo
5 e, alla scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna ai
sensi del quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo per ottenere
in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.
9. Il
personale sanitario ed esercente le attivita’ ausiliarie non e’ tenuto a
prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per
l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva
dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico
provinciale e, nel caso di personale dipendente dello ospedale o dalla casa di
cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della
presente legge o dal conseguimento della abilitazione o dall'assunzione presso
un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza
o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti
l'esecuzione di tali prestazioni. L'obiezione puo’ sempre essere revocata o
venire proposta
anche al
di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la
dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico
provinciale. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed
esercente le attivita’ ausiliarie dal compimento delle procedure e delle
attivita’ specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione
della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.
Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad
assicurare lo espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e
l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti
secondo le modalita’ previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla
e garantisce l'attuazione anche
attraverso
la mobilita’ del personale. L'obiezione di coscienza non puo’ essere invocata
dal personale sanitario, ed esercente le attivita’ ausiliarie quando, data la
particolarita’ delle circostanze, il loro personale intervento e’
indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.
L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi
l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della
gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma
precedente.
10.
L'accertamento, l'intervento, la cura e la eventuale degenza relativi alla
interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6,
ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all'articolo 8, rientrano fra le
prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n.
386 (3/a). Sono a carico della regione tutte le spese pereventuali
accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza
nonche’ per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto all'assistenza
mutualistica. Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai
precedenti commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal
secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7 da medici
dipendenti pubblici, o che esercitino la loro attivita’ nell'ambito di
strutture pubbliche o convenzionate con la regione, sono a carico degli enti
mutualistici, sino a che non sara’ istituito il servizio sanitario nazionale.
11. L'ente
ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento e’ stato
effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per
territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito da’
notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale e’
avvenuto, senza fare menzione dell'identita’ della donna. Le lettere b) e f)
dell'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (4), sono abrogate.
12. La
richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente
legge e’ fatta personalmente dalla donna. Se la donna e’ di eta’ inferiore ai
diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza e’ richiesto lo assenso di
chi esercita sulla donna stessa la potesta’ o la tutela. Tuttavia, nei primi
novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la
consultazione delle persone esercenti la potesta’ o la tutela, oppure queste,
interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi,
il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta
i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni
dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice
tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni,
sentita la donna e tenuto conto della sua volonta’, delle ragioni che adduce e
della relazione trasmessagli, puo’ autorizzare la donna, con atto non soggetto
a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza. Qualora il medico accerti
l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della
minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la
potesta’ o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza
delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale
certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e,
se necessario, il ricovero. Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i
primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le
procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita
la potesta’ o la tutela (2/cost).
13. Se la
donna e’ interdetta per infermita’ di mente, la richiesta di cui agli articoli
4 e 6 puo’ essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore
o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato. Nel caso di richiesta
presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del
tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata
dalla donna. Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il
medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette
giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli
sulla domanda e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto
dalla donna e sulla gravidanza e specie dell'infermita’ mentale di essa nonche’
il parere del tutore, se espresso. Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene
opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della
relazione, con atto non soggetto a reclamo. Il provvedimento del giudice
tutelare ha gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.
14.
Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza e’ tenuto a fornire
alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite,
nonche’ a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque
essere attuati in modo da rispettare la dignita’ personale della donna. In presenza
di processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del
nascituro, il medico che esegue l'interruzione della gravidanza deve
fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione
di tali processi.
15. Le regioni, d'intesa con
le universita’ e con gli enti ospedalieri, promuovono l'aggiornamento del
personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della
procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso
della gravidanza, sul parto e sull'uso delle tecniche piu’ moderne,
piu’ rispettose dell'integrita’ fisica e psichica della donna e meno rischiose
per l'interruzione della gravidanza. Le regioni promuovono inoltre
corsi ed incontri ai quali possono partecipare sia il personale sanitario ed
esercente le arti ausiliarie sia le persone interessate ad approfondire le
questioni relative all'educazione sessuale, al decorso della gravidanza, al
parto, ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per l'interruzione della
gravidanza. Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le
regioni redigono un programma annuale d'aggiornamento e di informazione sulla
legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e
assistenziali esistenti nel territorio regionale.
16. Entro il
mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in
vigore della Presente legge, il Ministro della sanita’ presenta al Parlamento
una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in
riferimento al problema della prevenzione. Le regioni sono tenute a fornire le
informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di
questionari predisposti dal Ministro. Analoga relazione presenta il Ministro di
grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del
suo Dicastero.
17. Chiunque
cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza e’ punito con la
reclusione da tre mesi a due anni. Chiunque cagiona ad una donna per colpa un
parto prematuro e’ punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita
fino alla meta’. Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto e’
commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena e’
aumentata.
18. Chiunque
cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna e’ punito
con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il
consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno. La
stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con
azioni dirette a provocare lesioni alla donna. Detta pena e’ diminuita fino
alla meta’ se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto. Se dai fatti
previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica
la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale
gravissima si applica la
reclusione
da sei a dodici anni; se la lesione personale e’ grave questa ultima pena e’
diminuita. Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna e’
minore degli anni diciotto.
19. Chiunque
cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle
modalita’ indicate negli articoli 5 o 8, e’ punito con la reclusione sino a tre
anni. La donna e’ punita con la multa fino a lire centomila. Se l'interruzione
volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi
previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza
delle modalita’ previste dall'articolo 7, chi la cagiona e’ punito con la
reclusione da uno a quattro anni. La donna e’ punita con la reclusione sino a
sei mesi. Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna
minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza
delle modalita’ previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona e’ punito con
le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla
meta’. La donna non e’ punibile. Se dai fatti previsti dai commi precedenti
deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se
ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a
cinque anni; se la lesione personale e’ grave questa ultima pena e’ diminuita.
Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione
della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.
20. Le pene
previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura l'interruzione della
gravidanzasono aumentate quando il reato e’ commesso da chi ha sollevato
obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 9.
21. Chiunque,
fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice penale, essendone venuto a
conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identita’ - o
comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle
procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, e’ punito a norma
dell'articolo 622 del codice penale.
22. Il
titolo X del libro II del codice penale e’ abrogato. Sono altresi’ abrogati il
n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma dell'articolo 583 del codice
penale. Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non
e’ punibile per il reato di aborto di
donna
consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore
della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni
previste dagli articoli 4 e 6.
(1)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 1978, n. 140. (2) Riportata al n. VII.
(2/cost) La Corte
costituzionale,
con ordinanza 7-15 marzo 1996, n. 76 (Gazz. Uff. 20 marzo 1996, n. 12, Serie
speciale),
ha dichiarato la manifesta inammissibilita’ della questione di legittimita’
costituzionale
degli
articoli 4, 5 e 12, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 31, secondo
comma, della
Costituzione.
(3) Riportata alla voce Ospedali. (4) Vedi il D.M. 20 ottobre 1978, riportato
al n. XI.
(3/a)
Riportata alla voce Ospedali. (4) Riportato alla voce Sanita’ pubblica.